L’assistenza del consulente psicologo: il ruolo del consulente tecnico

L’assistenza del consulente psicologo: il ruolo del consulente tecnico

Prima della legge 397/2000

Prima dell’entrata in vigore della legge 397/2000, il nostro Codice prevedeva disposizioni riguardanti le figure del perito, nominato dal giudice, e del consulente, nominato dal Pubblico Ministero e dalle parti private.

Si tratta di esperti che affiancano il lavoro delle parti del processo (libro terzo titolo II) ed è possibile ricorre al loro ausilio durante tutta la fase delle indagini preliminari.

Quando si rende necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, il giudice ha la possibilità, scegliendo fra gli iscritti agli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza in una specifica disciplina, di nominare un perito, il quale ha il compito di redigere una relazione peritale che risponda ai quesiti che gli sono stati posti, attraverso le attività regolamentate dall’art. 288 c.p.p. (Attività del perito).

Le parti, invece, hanno facoltà di nominare dei propri consulenti tecnici, nche nei casi in cui non sia stata disposta una perizia. Per quel che riguarda, invece, il momento prettamente investigativo, l’esperto veniva previsto o quando le operazioni della Polizia Giudiziaria richiedevano specifiche competenze tecniche (art. 348 c.p.p.) o se il PM aveva necessità di procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici o ad ogni altra operazione tecnica per cui fossero necessarie specifiche competenze (art. 359 c.p.p.).

È lampante che l’utilizzo degli esperti in fase investigativa era prerogativa riservata agli organi inquirenti, la Polizia Giudiziaria e la Pubblica Accusa. Le altre parti potevano partecipare al momento investigativo, con consulenti di loro fiducia, solo nel caso in cui gli accertamenti, di cui all’art. 359 c.p.p., avevano le caratteristiche degli accertamenti non ripetibili (art. 360 c.p.p.).

A tale proposito, sembra utile considerare che nel codice Zanardelli veniva completamente ignorato l’istituto dell’indagine difensiva. Questo era delineato, solo in maniera ridotta, nel testo definitivo dell’art. 38 dellenorme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di Rito penale. Questo articolo, effettivamente, consentiva, al difensore e all’investigatore privato, soltanto la possibilità di conferire con le persone informate sui fatti, non di acquisirne le dichiarazioni, informazioni ovvero documenti utili alle indagini.

Nel codice attuale

Grazie alla modifica che l’art. 5 (attraverso i commi 1bis e 1ter) della legge 397/2000 fa dell’art. 233 c.p.p, il ruolo del consulente tecnico, in sede extraperitale e investigativa, si connota per aspetti e ambiti nuovi.

Può, come prima cosa, esaminare i beni sequestrate nel luogo in cui si trovano. Ha la possibilità, cioè, di ispezionare, previa autorizzazione successiva al sequestro, le cose in oggetto del sequestro stesso, senza però poterle rimuoverle (art. 253, Oggetto e formalità del sequestro; art. 254, Sequestro di corrispondenza; art. 255, Sequestro presso banche).

Ha, poi, la possibilità di intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Infine, è prevista la possibilità di esaminare, in un momento successivo all’esame del PM, un oggetto, nel caso in cui la nomina del difensore o del consulente sia stata tardiva rispetto ai tempi previsti dal codice (art. 364, nomina e assistenza del difensore).  Non bisogna, poi, dimenticare, la possibilità, per il consulente di avviare o partecipare alle eventuali attività di indagine preventiva, nel caso in cui si ipotizza che possa instaurarsi un procedimento penale. Il comma 3 dell’art. 327bis è alquanto lacunoso per quel che riguarda l’incarico al sostituto, all’investigatore privato autorizzato o al consulente tecnico, poiché non è prevista alcuna specifica forma. In particolare, riguardo alla figura del consulente tecnico, si può osservare che il riferimento alle specifiche competenze, che potrebbero rendere necessario l’incarico al consulente tecnico, serve a chiarire che il difensore ricorrerà all’ausilio di un consulente tecnico quando il compimento di un atto presuppone speciali conoscenze (Brichetti, Randazzo, 2000).

 

 

 

© L’assistenza del consulente psicologo alle indagini difensive dell’avvocato: l’esame testimoniale – Dott.ssa Chiara Vercellini